costruzione senza autorizzazione paesaggistica in zona soggetta a vincolo


04.11.2001

 

Cass. Penale  28.02.2001, n. 8359

 

In tema di costruzione senza autorizzazione paesaggistica in zona soggetta a vincolo, la violazione dell'art. 1 sexies, L. 08.08.1985, n. 431 è punita con la sanzione prevista dall'art. 20, lett. c), L. 28.02.1985, n. 47, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 163, D.L.G. 490/1999, atteso che tale ultima fonte ha carattere compilativo e non è idonea a introdurre una nuova disciplina sanzionatoria in materia penale, vuoi perché manca una espressa delega legislativa (art. 1, L. 352/1997) vuoi perché una diversa interpretazione sarebbe contraria a quella fornita dalla Corte costituzionale sulla valenza del vincolo paesistico.